Art. 6 · Controlli nei locali delle imprese

Art. 6

Controlli nei locali delle imprese

In vigore dal 15 mar 2006
Controlli nei locali delle imprese 1.   I controlli nei locali delle imprese sono organizzati tenendo conto dell'esperienza acquisita riguardo alle diverse categorie di trasporto e tipi di imprese. Tali controlli si effettuano inoltre quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CEE) n. 3820/85 o al regolamento (CEE) n. 3821/85. 2.   I controlli nei locali delle imprese comprendono i punti elencati nelle parti A e B dell'allegato I. 3.   I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa dispongono di: a) un elenco dei principali punti da sottoporre a controllo, quali indicati nelle parti A e B dell'allegato I; b) una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II. 4.   I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa in un determinato Stato membro tengono conto, nel corso dei controlli, di tutte le informazioni fornite dall'organismo di collegamento designato di qualsiasi altro Stato membro, ai sensi dell', paragrafo 1, relativamente alle attività svolte dall'impresa in quest'ultimo Stato membro. 5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, i controlli che le autorità competenti effettuano nei propri locali in base ai documenti o ai dati pertinenti trasmessi, su loro richiesta, dalle imprese, hanno lo stesso valore dei controlli effettuati nei locali delle imprese.
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