Art. 8
Partecipazione del pubblico
In vigore dal 15 mar 2006
Partecipazione del pubblico
1. Il pubblico viene informato, mediante pubblici avvisi o altro mezzo adeguato, ad esempio per via elettronica, se possibile, delle questioni indicate in prosieguo fin dalle prime fasi della procedura di autorizzazione o, al massimo, quando le informazioni possono essere ragionevolmente fornite:
a)
domanda di autorizzazione;
b)
se applicabile, necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell';
c)
informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, sulle autorità cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e a cui possono essere rivolti osservazioni o quesiti nonché sui termini per la loro presentazione;
d)
natura delle eventuali decisioni;
e)
se applicabile, informazioni dettagliate sulla proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione;
f)
indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione;
g)
dettagli delle disposizioni in merito alla partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 7.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia a disposizione, in tempi adeguati:
a)
conformemente alla legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente nel momento in cui il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1;
b)
ai sensi della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (20), altre informazioni oltre a quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo e attinenti alla decisione di cui all' della presente direttiva, e che vengono divulgate solo dopo che il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il pubblico sia informato riguardo a un aggiornamento delle condizioni dell'autorizzazione a norma dell', paragrafo 4.
4. Il pubblico interessato ha diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima dell'adozione di una decisione.
5. I risultati delle consultazioni svoltesi a norma del presente articolo sono debitamente tenuti in considerazione al momento della decisione.
6. Dopo l'adozione della decisione l'autorità competente informa il pubblico interessato secondo le modalità opportune, mettendo a disposizione le seguenti informazioni:
a)
contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione;
b)
motivazioni e considerazioni su cui si è fondata la decisione.
7. Le modalità precise per la partecipazione del pubblico a norma del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri e devono consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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