Art. 24 · Disposizione transitoria

Art. 24

Disposizione transitoria

In vigore dal 15 mar 2006
Disposizione transitoria 1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che sia già in funzione il 1o maggio 2008 si conformi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1o maggio 2012, ad esclusione delle strutture di cui all', paragrafo 1, per le quali è necessario garantire la conformità entro il 1o maggio 2014 e di quelle di cui all', paragrafo 6, per le quali è necessario garantire la conformità secondo il calendario ivi previsto. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle strutture di deposito dei rifiuti chiuse al 1o maggio 2008. 3.   Gli Stati membri assicurano che, a partire dal 1o maggio 2006 e indipendentemente dalla chiusura di una struttura per il deposito dei rifiuti dopo tale data e prima del 1o maggio 2008, i rifiuti di estrazione sono gestiti in modo da non pregiudicare l'adempimento del disposto dell', paragrafo 1, della presente direttiva e di altri requisiti ambientali pertinenti stabiliti dalla legislazione comunitaria, compresa la direttiva 2000/60/CE. 4.   Gli , paragrafi da 3 a 5, 7, 8, 12, paragrafi 1 e 2 e 14, paragrafi da 1 a 3 non si applicano a quelle strutture di deposito dei rifiuti che: — hanno smesso di accettare rifiuti prima del 1o maggio 2006 , — stanno completando le procedure di chiusura conformemente alla legislazione comunitaria o nazionale applicabile o ai programmi approvati dall'autorità competente, e — saranno effettivamente chiuse al 31 dicembre 2010. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro il 1o agosto 2008 e garantiscono che dette strutture siano gestite in modo tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, in particolare gli obiettivi dell', paragrafo 1, e di quelli di altre normative comunitarie, in particolare della direttiva 2000/60/CE.
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