Art. 22 · Provvedimenti di attuazione e modifica

Art. 22

Provvedimenti di attuazione e modifica

In vigore dal 15 mar 2006
Provvedimenti di attuazione e modifica 1.   Entro il 1o maggio 2008 la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, le disposizioni necessarie, con priorità per quanto riguarda le lettere e), f) e g), per: a) l'armonizzazione e la trasmissione periodica delle informazioni di cui all', paragrafo 5, e all', paragrafo 6; b) l'attuazione dell', paragrafo 6, comprese le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione; c) le linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria, a norma dell', paragrafo 2; d) le linee guida tecniche in materia di ispezioni di cui all'; e) la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell'allegato II; f) l'interpretazione della definizione che figura all', punto 3; g) la definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all'allegato III; h) la definizione di eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l'attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico. 2.   La Commissione adotta le eventuali modifiche successive necessarie per l'adeguamento degli allegati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Le suddette modifiche sono apportate per garantire un livello elevato di protezione ambientale.
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