Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 mar 2006
Ambito di applicazione 1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la presente direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in seguito denominati «rifiuti di estrazione». 2.   Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva: a) i rifiuti prodotti durante la prospezione, l'estrazione e il trattamento di risorse minerali e lo sfruttamento delle cave, ma che non derivano direttamente da tali operazioni; b) i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali; c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definite all', paragrafo 3, lettera j), primo e secondo trattino della direttiva 2000/60/CE, nei limiti autorizzati da tale articolo. 3.   Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione, estrazione, trattamento e stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba non si applicano gli , paragrafi 1 e 3, 12, 13, paragrafo 6, 14 e 16, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A. L'autorità competente può ridurre tali requisiti o derogarvi per il deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione di risorse minerali, tranne gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride, nonché per il deposito di terra non inquinata e di rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, trattamento e stoccaggio della torba, purché ritenga soddisfatti i requisiti dell'. Gli Stati membri possono ridurre o derogare ai requisiti degli , paragrafo 3, 12, paragrafi 5 e 6, 13, paragrafo 6, 14 e 16 per i rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito di categoria A. 4.   Fatte salve altre normative comunitarie, ai rifiuti disciplinati dalla presente direttiva non si applica la direttiva 1999/31/CE.
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