Art. 18
Obbligo di comunicazione delle informazioni
In vigore dal 15 mar 2006
Obbligo di comunicazione delle informazioni
1. Ogni tre anni gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione è elaborata sulla base di un questionario o di un prospetto che la Commissione adotta secondo la procedura dell', paragrafo 2. La relazione è inviata alla Commissione entro i nove mesi successivi alla conclusione del triennio cui essa si riferisce.
La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla data in cui pervengono le relazioni degli Stati membri.
2. Ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione informazioni su eventi comunicati dagli operatori ai sensi dell', paragrafo 3 e dell', paragrafo 6. La Commissione rende disponibili tali informazioni su richiesta degli Stati membri. Fatta salva la normativa comunitaria sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, gli Stati membri renderanno a loro volta disponibili tali informazioni al pubblico interessato che le richieda.
Storico versioni
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