Art. 17 · Ispezioni dell'autorità competente

Art. 17

Ispezioni dell'autorità competente

In vigore dal 15 mar 2006
Ispezioni dell'autorità competente 1.   Prima dell'avvio delle operazioni di deposito e a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura, stabiliti dallo Stato membro interessato, l'autorità competente ispeziona le strutture di deposito dei rifiuti di cui all' per garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione. Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione. 2.   Gli Stati membri impongono all'operatore di tenere a disposizione i registri aggiornati di tutte le operazioni di gestione dei rifiuti e di metterli a disposizione dell'autorità competente per l'ispezione e garantiscono che, se dovesse cambiare l'operatore durante la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti, le informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura vengano trasferiti adeguatamente al nuovo operatore.
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