Art. 11 · Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti

Art. 11

Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti

In vigore dal 15 mar 2006
Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti 1.   Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti sia affidata ad una persona competente e che siano garantiti lo sviluppo tecnico e la formazione del personale. 2.   L'autorità competente si accerta, con piena soddisfazione, che nella costruzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti o nella modifica di una struttura esistente, l'operatore garantisca che: a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree protette, nonché di fattori geologici, idrologici, idrogeologici, sismici e geotecnici, e sia progettata in modo da soddisfare, nelle prospettive a breve e lungo termine, le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie tenendo conto in particolare delle direttive 76/464/CEE (21), 80/68/CEE (22) e 2000/60/CE, e garantire una raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'autorizzazione, e ridurre l'erosione provocata dall'acqua o dal vento per quanto tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile; b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilità fisica e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive a breve e lungo termine nonché per ridurre al minimo, per quanto possibile, i danni al paesaggio; c) siano in atto disposizioni e piani adeguati per il monitoraggio e l'ispezione regolari della struttura di deposito dei rifiuti da parte di persone competenti e per l'intervento qualora si riscontrasse un'instabilità o una contaminazione delle acque o del suolo; d) siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti; e) siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva alla chiusura della struttura di deposito. I monitoraggi e le ispezioni di cui alla lettera c) vengono registrati insieme ai documenti relativi all'autorizzazione per garantire la trasmissione adeguata delle informazioni soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore. 3.   L'operatore notifica all'autorità competente con tempestività e in ogni caso quindi non oltre le 48 ore, tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare. L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere. Alla frequenza stabilita dall'autorità competente e, in ogni caso, almeno una volta all'anno, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di ampliare le conoscenze sul comportamento dei rifiuti e della struttura di deposito dei rifiuti. Sulla base di tale relazione, l'autorità competente può decidere che è necessaria la convalida da parte di un esperto indipendente.
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