Art. 5

Art. 5

In vigore dal 3 mar 2006
1.   A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli Stati membri non possono, per motivi relativi all’oggetto della direttiva in questione, rifiutare l’omologazione CE o vietare la registrazione, la vendita o l’entrata in servizio dei veicoli a due o tre ruote conformi alle disposizioni rispettive delle direttive 93/14/CEE, 93/34/CE, 95/1/CE e 97/24/CE, quali modificate dalla presente direttiva. 2.   A decorrere dal 1o luglio 2007, gli Stati membri rifiutano, per motivi relativi all’oggetto della direttiva in questione, l’omologazione CE a qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote che non sia conforme alle disposizioni rispettive delle direttive 93/14/CEE, 93/34/CE, 95/1/CE e 97/24/CE, quali modificate dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:27:oj#art-5