Art. 5 · Disposizioni transitorie

Art. 5

Disposizioni transitorie

In vigore dal 2 mar 2006
Disposizioni transitorie 1.   Dal 1o gennaio 2007, riguardo ai veicoli che soddisfano i requisiti fissati dalle direttive 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE e 89/173/CEE modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive: a) non possono negare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale; b) non possono proibire l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio. 2.   Dal 1o luglio 2007, riguardo ai veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle direttive 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE e 89/173/CEE modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive: a) non possono più rilasciare l’omologazione CE; b) possono negare l’omologazione nazionale. 3.   Dal 1o luglio 2009, riguardo ai veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle direttive 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE e 89/173/CEE modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive: a) cessano di considerare validi, ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di idoneità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della stessa direttiva; b) possono negare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di tali veicoli nuovi.
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