Art. 5
Disposizioni transitorie
In vigore dal 2 mar 2006
Disposizioni transitorie
1. Dal 1o gennaio 2007, riguardo ai veicoli che soddisfano i requisiti fissati dalle direttive 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE e 89/173/CEE modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive:
a)
non possono negare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale;
b)
non possono proibire l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio.
2. Dal 1o luglio 2007, riguardo ai veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle direttive 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE e 89/173/CEE modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive:
a)
non possono più rilasciare l’omologazione CE;
b)
possono negare l’omologazione nazionale.
3. Dal 1o luglio 2009, riguardo ai veicoli che non soddisfano i requisiti fissati dalle direttive 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE e 89/173/CEE modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi inerenti alla materia disciplinata da tali direttive:
a)
cessano di considerare validi, ai fini dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di idoneità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi della stessa direttiva;
b)
possono negare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di tali veicoli nuovi.
Storico versioni
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