Art. 2
In vigore dal 17 feb 2006
1. A decorrere dall’11 settembre 2007, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro:
a)
rifiuta di rilasciare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale di un tipo di veicolo;
b)
rifiuta di rilasciare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica.
2. A decorrere dall’11 marzo 2010, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro:
a)
rifiuta l’immatricolazione o vieta la vendita o la messa in servizio di veicoli;
b)
vieta la vendita o la messa in servizio di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:20:oj#art-2