Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 feb 2006
1.   A decorrere dall’11 settembre 2007, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro: a) rifiuta di rilasciare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale di un tipo di veicolo; b) rifiuta di rilasciare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica. 2.   A decorrere dall’11 marzo 2010, se non sono soddisfatti i requisiti di cui alla direttiva 70/221/CEE modificata dalla presente direttiva, uno Stato membro, per ragioni riguardanti i dispositivi di protezione posteriore antincastro: a) rifiuta l’immatricolazione o vieta la vendita o la messa in servizio di veicoli; b) vieta la vendita o la messa in servizio di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica.
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