Art. 6
Profili delle acque di balneazione
In vigore dal 15 feb 2006
Profili delle acque di balneazione
1. Gli Stati membri assicurano che vengano stabiliti profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione può riguardare una singola acqua di balneazione o più acque di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione saranno predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011.
2. I profili delle acque di balneazione sono riesaminati e aggiornati secondo quanto previsto nell'allegato III.
3. All'atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si utilizzeranno in modo appropriato i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi della direttiva 2000/60/CE rilevanti ai fini della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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