Art. 5 · Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione

Art. 5

Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione

In vigore dal 15 feb 2006
Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione 1.   A seguito della valutazione sulla qualità delle acque di balneazione effettuata ai sensi dell', gli Stati membri, conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato II, classificano tali acque come acque di qualità: a) «scarsa»; b) «sufficiente»; c) «buona»; o d) «eccellente». 2.   La prima classificazione conformemente alle prescrizioni della presente direttiva è completata entro la fine della stagione balneare 2015. 3.   Gli Stati membri assicurano che, entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano come minimo «sufficienti». Essi adottano quelle misure realistiche e proporzionate che ritengono appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualità «eccellente» o «buona». 4.   Tuttavia, indipendentemente dal requisito generale di cui al paragrafo 3, le acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come acque di qualità «scarsa» pur rimanendo conformi alla presente direttiva. In tal caso gli Stati membri assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte. a) Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione: i) adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento; e ii) individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»; iii) adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento; e iv) conformemente all', avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice e informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione. b) Se le acque di balneazione sono classificate di qualità «scarsa» per cinque anni consecutivi, è disposto un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione. Gli Stati membri possono tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione o un avviso che sconsiglia permanentemente la balneazione prima della scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il raggiungimento di una qualità «sufficiente» non sia fattibile o sia sproporzionatamente costoso.
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