Art. 3
Monitoraggio
In vigore dal 15 feb 2006
Monitoraggio
1. Gli Stati membri individuano ogni anno tutte le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare. Essi procedono in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente dopo il 24 marzo 2008.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, sia effettuato secondo le modalità dell'allegato IV.
3. Il punto di monitoraggio è la zona delle acque di balneazione nella quale:
a)
si prevede il maggior afflusso di bagnanti; o
b)
si prevede il rischio più elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.
4. Per ciascuna acqua di balneazione è fissato un calendario di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima dell'inizio della terza stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente direttiva. Il monitoraggio è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio.
5. Gli Stati membri possono avviare il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, nel corso della prima stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso, il monitoraggio è effettuato secondo la cadenza indicata nell'allegato IV. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare le serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione di cui all'. Non appena gli Stati membri avviano il monitoraggio ai sensi della presente direttiva, può cessare il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato della direttiva 76/160/CEE.
6. I campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata possono non essere presi in considerazione. Sono sostituiti da campioni prelevati ai sensi dell'allegato IV.
7. In caso di situazioni anomale, il calendario di monitoraggio di cui al paragrafo 4 può essere sospeso e viene ripreso appena possibile dopo il termine della situazione anomala. Appena possibile dopo il termine della situazione anomala, sono prelevati nuovi campioni in sostituzione dei campioni mancanti a causa della situazione anomala.
8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni sospensione del calendario di monitoraggio, indicandone le ragioni. Essi forniscono tali rapporti al più tardi in concomitanza con la relazione annuale successiva di cui all'.
9. Gli Stati membri garantiscono che l'analisi della qualità delle acque di balneazione sia effettuata secondo i metodi di riferimento specificati nell'allegato I e le regole di cui all'allegato V. Tuttavia, gli Stati membri possono consentire l'applicazione di metodi o regole alternativi, purché essi possano dimostrare che i risultati ottenuti sono equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi specificati nell'allegato I e le regole di cui all'allegato V. Gli Stati membri che consentono l'applicazione di detti metodi o regole equivalenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sui metodi o le regole applicate e sulla loro equivalenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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