Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 feb 2006
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni: 1) i termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino idrografico» hanno lo stesso significato che nella direttiva 2000/60/CE; 2) «autorità competente»: l'autorità o le autorità che uno Stato membro ha designato per garantire il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva e qualsiasi altra autorità o organismo cui è stato delegato tale ruolo; 3) «permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di balneazione o all'avviso che sconsiglia la balneazione, della durata almeno di un'intera stagione balneare; 4) «congruo numero»: in relazione ai bagnanti, un numero che l'autorità competente ritiene sia congruo, considerando in particolare le tendenze passate o le infrastrutture o strutture fornite, o altre misure adottate, per promuovere la balneazione; 5) «inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o di altri organismi o di rifiuti che influiscono sulla qualità delle acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei bagnanti di cui agli e all'allegato I, colonna A; 6) «stagione balneare»: il periodo di tempo in cui si può prevedere un congruo numero di bagnanti; 7) «misure di gestione»: le misure indicate di seguito riguardanti le acque di balneazione: a) istituzione e aggiornamento di un profilo delle acque di balneazione; b) istituzione di un calendario di monitoraggio; c) monitoraggio delle acque di balneazione; d) valutazione della qualità delle acque di balneazione; e) classificazione delle acque di balneazione; f) identificazione e valutazione delle cause dell'inquinamento che potrebbe influire sulle acque di balneazione e nuocere alla salute dei bagnanti; g) informazione al pubblico; h) azioni volte a evitare l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento; i) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento; 8) «inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II; 9) «situazione anomala»: un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni; 10) «serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione»: i dati ottenuti a norma dell'; 11) «valutazione della qualità delle acque di balneazione»: il processo di valutazione della qualità delle acque di balneazione utilizzando il metodo di valutazione definito nell'allegato II; 12) «proliferazione cianobatterica»: un accumulo di cianobatteri sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma; 13) il termine «pubblico interessato» ha lo stesso significato che nella direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (13).
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