Art. 13
Comunicazione delle informazioni
In vigore dal 15 feb 2006
Comunicazione delle informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati del monitoraggio e della valutazione della qualità delle acque di balneazione, nonché una descrizione delle misure di gestione rilevanti adottate. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni annualmente, entro il 31 dicembre, per quanto riguarda la stagione balneare precedente e, per la prima volta, dopo l'effettuazione della prima valutazione della qualità delle acque di balneazione a norma dell'.
2. Gli Stati membri notificano annualmente alla Commissione, prima dell'inizio della stagione balneare, l'elenco di tutte le acque identificate come acque di balneazione, incluse le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Essi procedono in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente successiva al 24 marzo 2008.
3. Dopo l'avvio del monitoraggio delle acque di balneazione ai sensi della presente direttiva, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 continuano ad essere trasmesse a norma della direttiva 76/160/CEE fino a che non è possibile presentare una prima valutazione ai sensi della presente direttiva. Nel periodo summenzionato il parametro 1 dell'allegato della direttiva 76/160/CEE non viene preso in considerazione nella relazione annuale ed i parametri 2 e 3 dell'allegato della direttiva 76/160/CEE vengono considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, della presente direttiva.
4. La Commissione pubblica una relazione di sintesi annuale sulla qualità delle acque di balneazione nella Comunità, che include le classificazioni delle acque di balneazione, la conformità alla presente direttiva e le più importanti misure di gestione messe in atto. La Commissione pubblica tale relazione entro il 30 aprile di ogni anno, anche su Internet. Nella predisposizione della relazione, la Commissione, ove possibile, ricorre ai sistemi di raccolta, valutazione e presentazione dei dati già contemplati da altre normative comunitarie in materia ed in particolare dalla direttiva 2000/60/CE.
Storico versioni
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