Art. 7
In vigore dal 15 feb 2006
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti idonei all'attuazione delle misure che essi avranno adottato, in base alla presente direttiva, per non aumentare l'inquinamento delle acque che non rientrano nel campo di applicazione dell'. Essi vietano inoltre qualsiasi atto volto a eludere, con o senza intenzione, le disposizioni della presente direttiva.
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