Art. 6
In vigore dal 15 feb 2006
1. Per ridurre l'inquinamento delle acque di cui all' provocato dalle sostanze dell'elenco II, gli Stati membri stabiliscono programmi per la cui attuazione ricorrono in particolare ai mezzi previsti dai paragrafi 2 e 3.
2. Qualsiasi scarico nelle acque di cui all' che potrebbe contenere una delle sostanze dell'elenco II è soggetto ad autorizzazione preventiva, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che ne fissi le norme di emissione. Tali norme vanno fissate in funzione degli standard di qualità ambientale stabiliti a norma del paragrafo 3.
3. I programmi di cui al paragrafo 1 contengono standard di qualità ambientale per le acque, stabiliti nel rispetto delle direttive del Consiglio quando esse esistono.
4. I programmi possono anche contenere particolari disposizioni per la composizione e l'uso di sostanze o gruppi di sostanze e di prodotti e tengono conto dei più recenti progressi tecnici economicamente realizzabili.
5. I programmi fissano le scadenze per la propria attuazione.
6. I programmi e i risultati della loro attuazione sono comunicati alla Commissione in forma sintetica.
7. La Commissione organizza regolarmente con gli Stati membri un confronto fra i programmi per assicurarsi che la loro realizzazione sia sufficientemente coordinata. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio a tal fine proposte in materia.
Storico versioni
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