Art. 5

Art. 5

In vigore dal 15 feb 2006
1.   Le norme di emissione fissate dalle autorizzazioni rilasciate in applicazione dell', stabiliscono: a) la concentrazione massima di una sostanza ammissibile negli scarichi. In caso di diluizione, il valore limite di emissione fissato dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva 2000/60/CE va diviso per il fattore di diluizione; b) la quantità massima di una sostanza ammissibile nello scarico durante uno o più periodi di tempo determinati, espressa, se necessario, in unità di peso della sostanza inquinante per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante (per esempio: unità di peso per materia prima o per unità di prodotto). 2.   Per ciascuna autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato, soprattutto tenendo conto della tossicità, della persistenza e della capacità di bioaccumulo della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, può fissare, se necessario, norme di emissione più severe di quelle risultanti dall'applicazione dei valori limite di emissione fissati dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva 2000/60/CE. 3.   Qualora l'autore dello scarico dichiari la propria incapacità di osservare le norme di emissione impostegli, ovvero qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato constati la suddetta incapacità, l'autorizzazione è rifiutata. 4.   Qualora le norme di emissione non siano osservate, l'autorità competente dello Stato membro interessato adotta tutti i provvedimenti atti a far sì che le condizioni per l'autorizzazione vengano soddisfatte e, se necessario, a far sì che lo scarico venga vietato.
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