Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 feb 2006
Per quanto riguarda le sostanze dell'elenco I: a) qualsiasi scarico nelle acque di cui all' che potrebbe contenere una di tali sostanze è soggetto ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato; b) per gli scarichi di tali sostanze nelle acque di cui all' e, qualora ciò sia necessario per l'applicazione della presente direttiva, per gli scarichi di tali sostanze effettuati nelle fognature, l'autorizzazione fissa norme di emissione; c) l'autorizzazione può essere concessa soltanto per un periodo limitato. Essa può essere rinnovata tenendo conto delle eventuali modifiche dei valori limite di emissione fissati dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva 2000/60/CE.
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