Art. 3
In vigore dal 15 feb 2006
Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento delle acque di cui all' provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell’allegato I (di seguito “sostanze dell'elenco I”), nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I (di seguito “sostanze dell'elenco II”), a norma della presente direttiva.
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