Art. 12
In vigore dal 15 feb 2006
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione presentata di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, riesaminano e, se necessario, completano gli elenchi I e II dell’allegato I, alla luce dell'esperienza acquisita, trasferendo eventualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I.
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