Art. 12

Art. 12

In vigore dal 15 feb 2006
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione presentata di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, riesaminano e, se necessario, completano gli elenchi I e II dell’allegato I, alla luce dell'esperienza acquisita, trasferendo eventualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:11:oj#art-12