Art. 1
In vigore dal 14 feb 2006
La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue.
1)
L’articolo 12 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
Gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di elettricità e di teleriscaldamento, purché non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza. Lo Stato membro che intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione si pronuncia sull’esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell’informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza.»;
b)
al paragrafo 4 è inserito il seguente comma:
«Al più tardi il 30 giugno 2007 e sulla base di uno studio realizzato da un gruppo di riflessione indipendente in materia economica, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell’impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, compresi i servizi di ristorazione, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.»
2)
All’articolo 28, il paragrafo 6 è modificato come segue:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare, fino al 31 dicembre 2010 al più tardi, le aliquote ridotte previste dall’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, ai servizi elencati al massimo in due delle categorie di cui all’allegato K. In casi eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare l’aliquota ridotta ai servizi previsti in tre delle suddette categorie.»;
b)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Lo Stato membro che in conformità di questa disposizione desideri applicare, per la prima volta dopo il 31 dicembre 2005, un’aliquota ridotta a uno o più dei servizi di cui al primo comma, ne informa la Commissione fino al 31 marzo 2006. Le comunica, prima di tale data, tutti gli elementi utili di valutazione delle nuove misure che desidera introdurre, in particolare i dati seguenti:
a)
ambito d’applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di cui trattasi;
b)
elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e terzo comma;
c)
elementi indicanti i relativi costi di bilancio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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