Art. 6 · Prescrizioni in merito alla distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule ai riceventi

Art. 6

Prescrizioni in merito alla distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule ai riceventi

In vigore dal 8 feb 2006
Prescrizioni in merito alla distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule ai riceventi Le autorità competenti possono autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui è effettuato il prelievo a un centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato.
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