Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 feb 2006
La direttiva 2000/29/CE viene modificata come segue. 1) Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, l’ultimo paragrafo alla fine della colonna di destra è sostituito dal seguente testo: «Il primo trattino, in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2009. Il paragrafo sarà oggetto di revisione entro il 1o settembre 2007.» 2) Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 8, l’ultimo paragrafo alla fine della colonna di destra è sostituito dal seguente testo: «La prima riga della lettera a), in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2009. Il paragrafo sarà oggetto di revisione entro il 1o settembre 2007.»
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