Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 gen 2006
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 26 luglio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 luglio 2006. Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo dei principali provvedimenti normativi che essi adottano a livello nazionale nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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