Art. 5 · Mantenimento dell’equilibrio tra approvvigionamento e domanda

Art. 5

Mantenimento dell’equilibrio tra approvvigionamento e domanda

In vigore dal 18 gen 2006
Mantenimento dell’equilibrio tra approvvigionamento e domanda 1.   Gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere l’equilibrio tra la domanda di elettricità e la capacità di generazione disponibile. In particolare, gli Stati membri: a) fatti salvi i requisiti specifici dei piccoli sistemi isolati, incoraggiano a stabilire per il mercato all’ingrosso un quadro che fornisca opportuni segnali di prezzo per la generazione e il consumo; b) richiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di assicurare che sia reso disponibile un livello adeguato di capacità di generazione di riserva a fini equilibratori e/o di adottare misure equivalenti basate sul mercato. 2.   Fermo il disposto degli articoli 87 e 88 del trattato, gli Stati membri possono altresì adottare misure aggiuntive, e in particolare, ma non esclusivamente, le seguenti: a) disposizioni che agevolano le nuove capacità di generazione e l’ingresso nel mercato di nuove imprese di generazione; b) l’eliminazione delle barriere che impediscono l’uso di contratti interrompibili; c) l’eliminazione delle barriere che impediscono la conclusione di contratti di durata variabile sia per i produttori che per i consumatori; d) misure per incoraggiare l’introduzione di tecnologie di gestione della domanda in tempo reale, quali i sistemi di contatori avanzati; e) misure per favorire azioni a favore del risparmio energetico; f) bandi di gara o qualsiasi procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE. 3.   Gli Stati membri pubblicano le misure adottate ai sensi del presente articolo e ne garantiscono la più ampia diffusione.
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