Art. 4 · Sicurezza operativa della rete

Art. 4

Sicurezza operativa della rete

In vigore dal 18 gen 2006
Sicurezza operativa della rete 1. a) Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscano norme e obblighi operativi minimi di sicurezza della rete. Prima di stabilire tali norme e obblighi, essi consultano gli attori interessati dei paesi con i quali esistono delle interconnessioni; b) fatto salvo il primo comma della lettera a), gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione di sottoporre tali norme e obblighi alle autorità competenti per approvazione; c) gli Stati membri garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione e, se del caso, i gestori dei sistemi di distribuzione ottemperino alle norme e agli obblighi operativi minimi per la sicurezza della rete; d) gli Stati membri chiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di mantenere un adeguato livello di sicurezza operativa della rete. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione mantengono un adeguato livello di capacità di trasmissione tecnica di riserva per la sicurezza operativa della rete e cooperano con i gestori dei sistemi di trasmissione con cui sono interconnessi. Il livello delle circostanze prevedibili in cui va mantenuta la sicurezza viene definito dalle norme in materia di sicurezza operativa della rete; e) gli Stati membri garantiscono in particolare che i gestori dei sistemi di trasmissione e, ove del caso, dei sistemi di distribuzione interconnessi si scambino le informazioni relative al funzionamento delle reti in maniera tempestiva ed efficiente, conformemente alle norme operative minime. Gli stessi requisiti si applicano, ove del caso, ai gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione interconnessi con gestori di sistemi fuori dalla Comunità. 2.   Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione o, se del caso, i gestori dei sistemi di distribuzione stabiliscano e realizzino obiettivi di prestazione per quanto riguarda la qualità degli approvvigionamenti e la sicurezza della rete. Tali obiettivi sono soggetti all’approvazione degli Stati membri o delle autorità competenti, che ne sorvegliano l’attuazione. Essi sono imparziali, trasparenti e non discriminatori e sono pubblicati. 3.   Nell’adottare le misure di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/54/CE e all’ del regolamento (CE) n. 1228/2003, gli Stati membri non operano discriminazioni fra i contratti transfrontalieri e quelli nazionali. 4.   Gli Stati membri garantiscono che la decurtazione di approvvigionamento in situazioni di emergenza si basi su criteri predefiniti relativi alla gestione degli squilibri da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Eventuali misure di salvaguardia sono adottate in stretta consultazione con altri gestori dei sistemi di trasmissione interessati, nel rispetto degli accordi bilaterali pertinenti, compresi gli accordi sullo scambio di informazioni.
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