Art. 3
Disposizioni generali
In vigore dal 18 gen 2006
Disposizioni generali
1. Gli Stati membri garantiscono un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità, adottando le misure necessarie per instaurare un clima di stabilità per gli investimenti, definendo i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti, comprese, ove del caso, le autorità di regolamentazione, e degli operatori del mercato interessati e pubblicando le informazioni al riguardo. Gli operatori del mercato interessati comprendono, tra l’altro: i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, i produttori di energia elettrica, i fornitori e i clienti finali.
2. Nell’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei seguenti aspetti:
a)
l’importanza di garantire la continuità dell’approvvigionamento di energia elettrica;
b)
l’importanza di un quadro regolamentare trasparente e stabile;
c)
il mercato interno e le possibilità di cooperazione transfrontaliera ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità;
d)
la necessità di effettuare una manutenzione regolare e, ove necessario, rinnovare le reti di trasporto e di distribuzione per mantenerle efficienti;
e)
l’importanza di garantire un’adeguata attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (6), e della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia (7), nella misura in cui le disposizioni in esse contenute si riferiscono all’approvvigionamento di energia elettrica;
f)
la necessità di garantire una sufficiente capacità di trasmissione e di generazione di riserva per un funzionamento stabile;
e
g)
l’importanza di incoraggiare la creazione di mercati all’ingrosso liquidi.
3. Nell’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono altresì tenere conto dei seguenti aspetti:
a)
grado di diversità nella generazione di energia elettrica a livello nazionale o al livello regionale pertinente;
b)
importanza di ridurre le conseguenze a lungo termine dell’aumento della domanda di energia elettrica;
c)
importanza di incoraggiare l’efficienza energetica e l’adozione di nuove tecnologie, in particolare le tecnologie relative alla gestione della domanda, le tecnologie relative all’energia rinnovabile e la generazione distribuita;
e
d)
importanza della rimozione delle barriere amministrative agli investimenti nelle infrastrutture e nella capacità di generazione.
4. Gli Stati membri garantiscono che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato, compresi i nuovi entranti e le imprese con una quota di mercato ridotta. Prima di adottarle, gli Stati membri tengono inoltre in considerazione l’impatto delle misure sul costo dell’elettricità per i clienti finali.
5. Nel garantire l’appropriato livello di interconnessione tra Stati membri, di cui all’, paragrafo 1, lettera c), si presta speciale attenzione:
a)
alla situazione geografica specifica di ciascuno Stato membro;
b)
al mantenimento di un equilibrio ragionevole tra i costi di costruzione di nuovi interconnettori e i benefici per i clienti finali;
c)
a garantire che gli interconnettori esistenti siano utilizzati nel modo più efficiente possibile.
Storico versioni
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