Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 gen 2006
1.   Ogni Stato membro consente l'utilizzazione nel suo territorio, ai fini del traffico tra Stati membri, veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che: a) il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di quest'ultimo Stato membro; b) il contratto preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento; c) il veicolo noleggiato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di noleggio; d) il veicolo noleggiato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza. 2.   Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dev'essere comprovato dai seguenti documenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo: a) contratto di noleggio o estratto autenticato del contratto contenente in particolare il nome del noleggiante, il nome del noleggiatore, la data e la durata del contratto e l'identificazione del veicolo; b) qualora non sia il conducente a noleggiare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del contratto, contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o un foglio paga recente. I documenti di cui alle lettere a) e b) possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.
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