Art. 1
In vigore dal 18 gen 2006
Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a)
«veicoli»: veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o un insieme di veicoli, destinati esclusivamente al trasporto di merci;
b)
«veicoli noleggiati»: i veicoli che, a pagamento e per un determinato periodo, sono messi a disposizione di un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, previa conclusione di un contratto con l'impresa che fornisce i veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:1:oj#art-1