Art. 8
Deroghe ad alcune delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai
In vigore dal 20 dic 2005
Deroghe ad alcune delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai
1. In base a una valutazione del rischio e tenuto conto delle precauzioni adottate e della destinazione dei volatili e dei prodotti da movimentare, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all', paragrafo 2, lettere da c) a e).
2. L'autorità competente può concedere deroghe anche alle misure di cui all', paragrafo 2, lettera h) per altri volatili tenuti in cattività in aziende non commerciali.
3. Con riferimento all', paragrafo 2, lettera f), l'autorità competente può autorizzare l'invio direttamente delle uova:
a)
a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti, secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per la loro manipolazione e il loro trattamento conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; l'autorizzazione eventualmente concessa dall'autorità competente è subordinata alle condizioni stabilite nell'allegato III della presente direttiva; oppure
b)
alla distruzione.
Storico versioni
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