Art. 66 · Disposizioni transitorie

Art. 66

Disposizioni transitorie

In vigore dal 20 dic 2005
Disposizioni transitorie 1.   I piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria approvati in forza dell', paragrafo 4, della direttiva 92/40/CEE e in vigore al 1o luglio 2007 restano applicabili ai fini della presente direttiva. Entro il 30 settembre 2007 gli Stati membri presentano in ogni caso alla Commissione modifiche dei suddetti piani di emergenza, al fine di renderli conformi alla presente direttiva. I piani modificati sono approvati conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2. 2.   Fino al momento dell'attuazione della presente direttiva, ulteriori disposizioni transitorie per la lotta contro l'influenza aviaria possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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