Art. 60 · Controlli comunitari

Art. 60

Controlli comunitari

In vigore dal 20 dic 2005
Controlli comunitari Gli esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con l'autorità competente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un'applicazione uniforme della presente direttiva conformemente alla decisione 98/139/CE della Commissione del 4 febbraio 1998 che fissa talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri (19) e all' del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (20).
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