Art. 58
Banca comunitaria di vaccini
In vigore dal 20 dic 2005
Banca comunitaria di vaccini
1. Può essere istituita una banca comunitaria di vaccini per la conservazione di riserve comunitarie di vaccini contro l'influenza aviaria, autorizzati conformemente alla direttiva 2001/82/CE e al regolamento (CE) n. 726/2004, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
2. Gli Stati membri hanno accesso alla banca comunitaria di vaccini facendone richiesta alla Commissione.
3. La Commissione può fornire vaccini a paesi terzi, laddove ciò sia nell'interesse della Comunità.
Fatti salvi gli accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi, l'accesso di paesi terzi alla banca comunitaria di vaccini è autorizzato conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3, fatte salve le modalità specifiche in materia di cooperazione finanziaria e tecnica che la Commissione e il paese terzo interessato adottano nel rispetto della citata procedura.
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