Art. 56 · Vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività

Art. 56

Vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività

In vigore dal 20 dic 2005
Vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività 1.   Gli Stati membri possono introdurre la vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività come misura a lungo termine prevista dalla presente sezione dove ritengano che, sulla base di una valutazione del rischio, determinate zone del loro territorio, il tipo di allevamento avicolo o talune categorie di pollame o di altri volatili in cattività o i compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività siano esposti al rischio dell'influenza aviaria. 2.   Lo Stato membro che intenda introdurre la vaccinazione preventiva di cui al paragrafo 1 sottopone il piano di vaccinazione preventiva alla Commissione per approvazione. Il piano deve essere conforme a una strategia DIVA e contenere perlomeno le seguenti informazioni: a) una descrizione chiara dei motivi alla base della vaccinazione preventiva, compresi i precedenti della malattia; b) la zona, il tipo di allevamento avicolo o talune categorie di pollame o di altri volatili in cattività o i compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività in cui deve essere attuata la vaccinazione preventiva e il numero di aziende ivi ubicate, nonché, se differente, il numero e il tipo di aziende interessate dalla vaccinazione; c) le specie e le categorie di pollame o di altri volatili in cattività oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri volatili in cattività da vaccinare; d) il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri volatili in cattività da vaccinare; e) una sintesi delle caratteristiche del vaccino; f) la durata prevista della campagna di vaccinazione preventiva; g) le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati, fatte salve le misure di cui al capo IV, sezioni 3, 4 e 5, e al capo V, sezione 3; h) la registrazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati; i) gli esami di laboratorio da eseguire, conformemente al manuale diagnostico, nelle aziende interessate dalla vaccinazione preventiva contemporaneamente alla sorveglianza e agli esami in un numero adeguato di altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione o nei compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività, in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione preventiva e controllare la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati. 3.   Norme specifiche in materia di vaccinazione preventiva possono essere stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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