Art. 55
Deroghe
In vigore dal 20 dic 2005
Deroghe
1. In deroga all', gli Stati membri possono applicare la vaccinazione d'emergenza prima dell'approvazione del relativo piano, a condizione che:
a)
il piano di vaccinazione d'urgenza e la decisione di applicare la vaccinazione d'emergenza siano comunicati alla Commissione prima dell'inizio della vaccinazione medesima;
b)
lo Stato membro interessato vieti la movimentazione di pollame o di altri volatili in cattività e dei loro prodotti fatte salve le condizioni di cui all'allegato IX;
c)
la decisione di applicare la vaccinazione d'emergenza non comprometta la lotta contro la malattia.
2. Qualora uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 1, la situazione della malattia e il piano di vaccinazione d'urgenza sono esaminati quanto prima in sede di comitato.
3. Le misure applicate possono essere approvate o modificate secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:94:oj#art-55