Art. 55 · Deroghe

Art. 55

Deroghe

In vigore dal 20 dic 2005
Deroghe 1.   In deroga all', gli Stati membri possono applicare la vaccinazione d'emergenza prima dell'approvazione del relativo piano, a condizione che: a) il piano di vaccinazione d'urgenza e la decisione di applicare la vaccinazione d'emergenza siano comunicati alla Commissione prima dell'inizio della vaccinazione medesima; b) lo Stato membro interessato vieti la movimentazione di pollame o di altri volatili in cattività e dei loro prodotti fatte salve le condizioni di cui all'allegato IX; c) la decisione di applicare la vaccinazione d'emergenza non comprometta la lotta contro la malattia. 2.   Qualora uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 1, la situazione della malattia e il piano di vaccinazione d'urgenza sono esaminati quanto prima in sede di comitato. 3.   Le misure applicate possono essere approvate o modificate secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:94:oj#art-55