Art. 54
Approvazione dei piani di vaccinazione d'emergenza
In vigore dal 20 dic 2005
Approvazione dei piani di vaccinazione d'emergenza
1. La Commissione analizza immediatamente, assieme allo Stato membro interessato, il piano di vaccinazione d'emergenza di cui all', paragrafo 2, ed esamina quanto prima la situazione in sede di comitato.
2. Il piano di vaccinazione d'emergenza è approvato secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
L'approvazione del piano di vaccinazione d'emergenza può essere accompagnata da misure che limitano la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività e dei loro prodotti. Dette misure possono comprendere restrizioni applicabili a specifici compartimenti avicoli e a compartimenti di altri volatili in cattività, nonché l'istituzione di zone di restrizione.
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