Art. 5 · Notifica

Art. 5

Notifica

In vigore dal 20 dic 2005
Notifica 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la sospetta presenza e la presenza di influenza aviaria siano obbligatoriamente e immediatamente notificate all'autorità competente. 2.   Oltre a quanto prescritto dalla normativa comunitaria relativa alla notifica dei focolai di malattie degli animali, gli Stati membri — in forza dell'allegato II — notificano alla Commissione ogni influenza aviaria confermata dall'autorità competente in macelli, mezzi di trasporto, posti d'ispezione frontalieri e altri luoghi alle frontiere comunitarie e in impianti o stazioni di quarantena operanti a norma della legislazione comunitaria in materia di importazioni di pollame o altri volatili in cattività; 3.   Gli Stati membri notificano i risultati della sorveglianza dell'influenza aviaria condotta sui mammiferi.
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