Art. 46 · Deroghe

Art. 46

Deroghe

In vigore dal 20 dic 2005
Deroghe 1.   Qualora in un incubatoio sia confermata la presenza dell'LPAI, l'autorità competente può, in base a una valutazione del rischio, derogare in tutto o in parte alle misure di cui agli . 2.   In presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure previste nella presente sezione, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia. 3.   Gli Stati membri che concedono le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informano immediatamente la Commissione. 4.   La Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato. 5.   Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma dei paragrafi 1 e 2, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
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