Art. 42 · Misure da applicare nelle aziende a contatto

Art. 42

Misure da applicare nelle aziende a contatto

In vigore dal 20 dic 2005
Misure da applicare nelle aziende a contatto 1.   L'autorità competente decide, in base all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba essere considerata azienda a contatto. L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di cui all', paragrafo 2, alle aziende a contatto fino a quando non sia stata esclusa la presenza dell'LPAI in conformità al manuale diagnostico. 2.   Sulla base dell'indagine epidemiologica l'autorità competente può applicare le misure di cui all' alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densità di pollame. L'allegato IV stabilisce i criteri principali da prendere in considerazione per l'applicazione delle misure di cui all' nelle aziende a contatto. 3.   L'autorità competente garantisce che, durante l'abbattimento, dal pollame vengano prelevati campioni per confermare o escludere — conformemente al manuale diagnostico — la presenza del virus dell'LPAI in tali aziende a contatto. 4.   L'autorità competente garantisce che, in un'azienda in cui il pollame e gli altri volatili in cattività sono macellati o abbattuti e distrutti ed è successivamente confermata la presenza di LPAI, gli edifici e gli eventuali pascoli utilizzati per ospitarli, le aie e le attrezzature potenzialmente contaminati e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili tenuti in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano sottoposti a una o più procedure di cui all'.
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