Art. 41 · Misure da applicare in presenza di focolai di LPAI in unità produttive distinte

Art. 41

Misure da applicare in presenza di focolai di LPAI in unità produttive distinte

In vigore dal 20 dic 2005
Misure da applicare in presenza di focolai di LPAI in unità produttive distinte 1.   In presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda comprendente due o più unità produttive distinte, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all', paragrafo 2, per le unità produttive in cui sia presente pollame sano, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia. 2.   Gli Stati membri fissano norme specifiche per l'applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle garanzie sanitarie degli animali che possono essere ottenute e stabiliscono le opportune misure alternative. 3.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali deroghe concesse a norma del paragrafo 1. 4.   La Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato. 5.   Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma del paragrafo 1, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
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