Art. 40
Deroghe per talune aziende
In vigore dal 20 dic 2005
Deroghe per talune aziende
1. In presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure previste dall', paragrafo 2, lettera b) e dall', paragrafo 5 purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.
2. Laddove venga concessa una deroga di cui al paragrafo 1, l'autorità competente garantisce che il pollame o gli altri volatili in cattività oggetto della deroga:
a)
siano trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
b)
siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami conformemente al manuale diagnostico e non vengano allontanati finché dagli esami di laboratorio non risulti che essi non rappresentano più un rischio significativo di ulteriore diffusione dell'LPAI; e
c)
non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda ubicata:
i)
nello stesso Stato membro, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente; oppure
ii)
in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di destinazione.
3. In presenza di focolai di LPAI in incubatoi l'autorità competente può, in base a una valutazione del rischio, concedere deroghe parziali o totali alle misure di cui all'.
4. Gli Stati membri fissano norme specifiche per l'applicazione delle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 3.
5. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali deroghe concesse a norma dei paragrafi 1 e 3.
6. La Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato.
7. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma del paragrafo 1, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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