Art. 4 · Programmi di sorveglianza

Art. 4

Programmi di sorveglianza

In vigore dal 20 dic 2005
Programmi di sorveglianza 1.   Gli Stati membri realizzano programmi di sorveglianza con l'obiettivo di: a) individuare il tasso di prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria nelle diverse specie di pollame; b) contribuire, in base a una valutazione del rischio periodicamente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. 2.   I programmi di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a) sono conformi agli orientamenti che saranno elaborati dalla Commissione in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2.
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