Art. 38
Ulteriori misure da applicare nei macelli, nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto
In vigore dal 20 dic 2005
Ulteriori misure da applicare nei macelli, nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto
Qualora in un macello, in un posto d'ispezione frontaliero o nei mezzi di trasporto sia sospettata o confermata la presenza dell'HPAI, l'autorità competente garantisce l'applicazione delle ulteriori misure di seguito elencate:
a)
nel macello, nel posto d'ispezione frontaliero o nei mezzi di trasporto non vengono introdotti pollame o altri volatili in cattività perlomeno finché non siano trascorse 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera b) conformemente a una o più procedure di cui all'. Per quanto riguarda i posti d'ispezione frontalieri, il divieto di introduzione può essere esteso ad altri animali;
b)
le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici, delle attrezzature e dei veicoli contaminati vengono effettuate conformemente a una o più procedure di cui all' e sotto controllo ufficiale del veterinario ufficiale;
c)
viene svolta un'analisi epidemiologica;
d)
le misure di cui all', paragrafo 2, sono applicate nell'azienda di origine del pollame o delle carcasse infetti e nelle aziende a contatto;
e)
salvo diversa indicazione risultante dall'indagine epidemiologica e dagli ulteriori accertamenti di cui all', nell'azienda d'origine sono applicate le misure previste dall';
f)
l'isolato del virus dell'influenza aviaria è sottoposto alla procedura di laboratorio di cui al manuale diagnostico ai fini dell'identificazione del sottotipo virale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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