Art. 37
Misure da applicare nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto
In vigore dal 20 dic 2005
Misure da applicare nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto
1. In presenza di un sospetto o di una conferma della presenza dell'HPAI in un posto d'ispezione frontaliero o in un mezzo di trasporto, l'autorità competente garantisce che sulla base di una valutazione del rischio tutto il pollame e gli altri volatili in cattività presenti nel posto d'ispezione frontaliero o nel mezzo di trasporto siano abbattuti, macellati o messi in isolamento separatamente da pollame o altri volatili in cattività sotto controllo ufficiale fino al completamento degli accertamenti conformemente al manuale diagnostico. L'autorità competente applica se del caso le misure di cui all'.
L'autorità competente può autorizzare il trasporto del pollame o di altri volatili in cattività verso un'altra struttura dove saranno abbattuti, macellati o messi in isolamento.
L'autorità competente può decidere di non abbattere o macellare quel pollame o gli altri volatili in cattività presenti nel posto di ispezione frontaliero che non abbiano avuto contatto con il pollame o con gli altri volatili in cattività sospetti d'infezione.
2. In caso di macellazione di pollame di cui al paragrafo 1, le carni di tale pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono conservate separatamente e sotto controllo ufficiale fino al completamento di accertamenti svolti conformemente al manuale diagnostico.
3. Qualora l'HPAI sia confermata, le carni di pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono distrutte quanto prima sotto controllo ufficiale.
Storico versioni
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