Art. 34
Ulteriori misure di biosicurezza
In vigore dal 20 dic 2005
Ulteriori misure di biosicurezza
1. Per impedire la diffusione dell'influenza aviaria, oltre alle misure di cui alle sezioni 3, 4 e 5 l'autorità competente può imporre l'attuazione di ulteriori misure di biosicurezza nelle aziende ubicate in zone di protezione e sorveglianza e nelle ulteriori zone di restrizione, nonché in compartimenti avicoli e in compartimenti di altri volatili in cattività dello Stato membro interessato.
Queste misure possono comprendere restrizioni alla movimentazione di veicoli o di persone adibiti alla consegna del mangime, alla raccolta delle uova, al trasporto del pollame ai macelli, alla raccolta delle carcasse destinate alla distruzione, nonché restrizioni di altri movimenti del personale, dei veterinari o di coloro che effettuano consegne di forniture agricole.
2. Gli Stati membri che adottano le misure di cui al paragrafo 1 ne informano immediatamente la Commissione.
3. La Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato.
4. Fatte salve le decisioni da adottare a norma della decisione 90/424/CEE, è possibile adottare ulteriori misure di sorveglianza, biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:94:oj#art-34