Art. 33 · Deroghe

Art. 33

Deroghe

In vigore dal 20 dic 2005
Deroghe 1.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità specifiche secondo cui possono concedere le deroghe di cui all' e agli articoli da 23 a 27, comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette deroghe sono basate su una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente. 2.   L'autorità competente può, in base a una valutazione del rischio, concedere deroghe alle misure di cui alle sezioni 3 e 4 laddove si abbia conferma dell'HPAI in un incubatoio. 3.   In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate, o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure previste dall', lettere b) e c), dall' e dall', lettere b), c) e f). 4.   In deroga alle sezioni 3 e 4, in presenza di focolai di HPAI gli Stati membri possono, sulla base di una valutazione del rischio, introdurre misure specifiche in materia di movimentazione dei colombi viaggiatori in entrata e in uscita dalle zone di protezione e sorveglianza e all'interno delle medesime. 5.   Le deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono concesse soltanto qualora non compromettano le misure di lotta contro la malattia. 6.   Gli Stati membri che concedono le deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4 ne informano immediatamente la Commissione. 7.   In ogni caso la Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma dei paragrafi da 1 a 4, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. 8.   Pollame (compresi i pulcini di un giorno), altri volatili in cattività, uova da cova, strame usato, concime e liquami provenienti da un'azienda cui è stata concessa una deroga ai sensi del presente articolo non possono essere commercializzati al di fuori dello Stato membro interessato salvo altrimenti deciso conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3.
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