Art. 28
Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto
In vigore dal 20 dic 2005
Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto
L'autorità competente garantisce che i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto di cui agli articoli da 23 a 27 vengano immediatamente puliti e disinfettati al termine del trasporto conformemente a una o più procedure di cui all'.
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