Art. 23 · Deroghe per il trasporto diretto di pollame destinato alla macellazione immediata e per la movimentazione o trattamento delle carni di pollame

Art. 23

Deroghe per il trasporto diretto di pollame destinato alla macellazione immediata e per la movimentazione o trattamento delle carni di pollame

In vigore dal 20 dic 2005
Deroghe per il trasporto diretto di pollame destinato alla macellazione immediata e per la movimentazione o trattamento delle carni di pollame 1.   In deroga a quanto disposto dall', l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata, a condizione che: a) il veterinario ufficiale esegua un esame clinico del pollame nell'azienda di origine nelle 24 ore precedenti l'avvio alla macellazione; b) laddove opportuno, il pollame sia stato sottoposto nell'azienda d'origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente al manuale diagnostico; c) il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo; d) l'autorità competente responsabile del macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame e confermi in seguito la macellazione all'autorità competente di spedizione; e) il pollame proveniente dalla zona di protezione venga mantenuto separato e macellato separatamente o in momenti diversi rispetto all'altro pollame, preferibilmente al termine di una giornata lavorativa. Prima della macellazione di altro pollame dovranno poi essere effettuate operazioni di pulizia e disinfezione; f) il veterinario ufficiale garantisca che sia effettuato un esame minuzioso del pollame presso il macello designato all'arrivo del pollame e dopo la sua macellazione; g) le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e rechino la bollatura sanitaria prevista per le carni fresche a norma dell'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (15), salvo quanto diversamente disposto in base alla procedura di cui all', paragrafo 3, della presente direttiva; h) le carni siano ottenute, sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e siano utilizzate in modo da evitarne l'impiego in prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, salvo che: i) non siano state sottoposte a un trattamento contemplato dall'allegato III della direttiva 2002/99/CE; oppure ii) non sia diversamente disposto conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 3. 2.   In deroga a quanto disposto dall', l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di protezione del pollame di provenienza esterna alla zona stessa destinato alla macellazione immediata e la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame, a condizione che: a) l'autorità competente responsabile del macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame e confermi in seguito la macellazione all'autorità competente di spedizione; b) il pollame sia tenuto separatamente da altro pollame proveniente dalla zona di protezione e sia macellato separatamente o in tempi diversi da altro pollame; c) le carni di pollame prodotte siano sezionate, trasportate e conservate separatamente dalle carni di pollame ottenute da altro pollame proveniente dalla zona di protezione; d) i sottoprodotti siano distrutti.
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